Art. 3.
(Caratteristiche e requisiti organizzativi e funzionali dei punti di accoglienza del neonato).

      1. I punti di accoglienza del neonato sono attivi nell'arco di tutte le ventiquattro ore.

 

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      2. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato.
      3. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, della presenza di un neonato abbandonato.
      4. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza.
      5. Il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.